Tabelle INPS pensioni e limiti di reddito 2018

Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.Per il 2016 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare 31 dicembre 2015, n. 210 (Allegato n. 4).Come si potrà notare gli scostamenti sono nulli o minimi; ciò perchè INPS si adegua alle indicazioni del  decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che  fissa nella misura dello 0,2 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2015, e nella misura dello 0,0 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2016.Nella tabella che segue si riportando gli importi in euro, comparati con quelli del 2015 (definitivi).

Assegno ordinario di invalidità

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

⦁ dipendenti;
⦁ autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
⦁ iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI
Sono richiesti:

⦁ riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale;
⦁ almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

LA DOMANDA

Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente.

L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle finestre di accesso.

QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

⦁ retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995; 

⦁ misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;

⦁ contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Pensione ordinari di inabilità

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

⦁ dipendenti;
⦁ autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
⦁ iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

REQUISITI

⦁ assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
⦁ almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E’, inoltre, richiesta:

⦁ la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
⦁ la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
⦁ la cancellazione dagli albi professionali;
⦁ la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

LA DOMANDA

Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata da certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

⦁ retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
⦁ misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
⦁ contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile di:

⦁ 55 anni di età, per le donne, e 60 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto;⦁ 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori automi, nel sistema retributivo o misto;⦁ 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.

Invalidità civile: definizioni

L’invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.L’esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è la seguente: “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”L’invalidità è “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. In linea generale l’invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l’interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999. Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.L’accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl.L’accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e produce un verbale di certificazione diverso.Riferimenti legislativi:Legge 30/03/1971 n. 118 (art. 2)Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509Decreto Ministeriale Ministero della Sanità 05/02/1992

Assegno di invalidità civile

L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.Condizioni:

⦁ età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (Riforma Fornero: dal gennaio 2013, 65 anni e 3 mesi);

⦁ essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

⦁ avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;

⦁ disporre di un reddito annuo personale non superiore a limiti annualmente stabiliti;

⦁ non svolgere attività lavorativa

⦁ Si ricorda che l’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.

⦁ L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all’ INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Pensione di inabilità civile

La pensione di inabilità è stata istituita dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.Condizioni:

⦁ età compresa fra i 18 e i 65 anni di età (Riforma Fornero: dal gennaio 2013, 65 anni e 3 mesi);

⦁ essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

⦁ avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%

⦁ disporre di un reddito annuo personale non superiore a limiti annualmente stabiliti;La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Indennità di frequenza scolastica

L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:
⦁ fino ai diciotto anni di età;
⦁ essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
⦁ essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
⦁ frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
⦁ non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.738,63 (ANNO 2013);
Importo 2013: Euro 275,87 mensili

L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 – 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di ricovero.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:
⦁ viene erogata indipendentemente dall’età e dal reddito;
⦁ essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
⦁ avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
⦁ non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
Importo 2013: Euro 499,27 per 12 mensilità.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua etàL’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all’INPS una dichiarazione periodicarelativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Stato di Handicap: definizioni

Lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla Legge 104/1992.
Il primo comma dell’articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la connotazione di gravità: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”
L’accertamento dell’handicap è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl. Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare.
Diversamente dalla valutazione delle minorazioni civili, quella per individuare e definire l’handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.

Le definizioni per le minorazioni civili solitamente sono:

⦁ 1. Persona non handicappata ⦁ 2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)[benefici] ⦁ 3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) [benefici] ⦁ 4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992) [benefici]

L'assegno sociale

(Aggiornamento anno 2017)

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè prescinde da qualsiasi versamento contributivo. L’assegno sociale e, prima della sua istituzione (1995), la pensione sociale, sono provvidenze per il sostegno alle persone anziane a basso reddito.
L’assegno sociale è stato istituito dalla Legge 335/1995 ed ha sostituito la precedente “pensione sociale” di cui comunque continuano a beneficiare le persone che l’abbiano ottenuta prima del 31 dicembre 1995.
Per il 2016 l’assegno sociale è pari a euro 448,07, cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali.
I requisiti
Il primo requisito è quello dell’età: l’assegno, fino al 31/12/2012 veniva erogato solo a partire dal compimento dei 65 anni di età.

Successivamente l’età per poter richiedere l’Assegno sociale è stata gradualmente innalzata, come da tabella che segue:

Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano:

⦁ cittadini italiani

⦁ cittadini della Comunità Europea

⦁ cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno.Inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.L’assegno sociale non è reversibile, non spetta, cioè ai superstiti.Sono poi previsti dei limiti reddituali di chi ne fa richiesta e del coniuge.

Se il richiedente è celibe/nubile, il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale. Pertanto per il 2016 il limite reddituale è: € 5.824,91, cioè € 448,07 x 13 mensilità.

Se il richiedente è invece coniugato il limite di reddito è raddoppiato: € 11.649,82 (cioè € 5.824,91 x 2). In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.

Se i redditi dell’interessato, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale viene negato.
Se invece non dispone di alcun reddito (personale né insieme all’eventuale coniuge), l’assegno sociale viene erogato in misura intera.
Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.

I redditi di riferimento

Ai fini della concessione dell’assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati:⦁ i redditi soggetti all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);⦁ i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri);⦁ le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;⦁ le pensioni di guerra;⦁ le rendite vitalizie pagate dall’Inail;⦁ le pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità contratte durante il servizio militare di leva;⦁ i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);⦁ i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni);⦁ gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;⦁ l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

Non vengono invece considerati, ai fini della concessione dell’assegno sociale:

⦁ i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
⦁ le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
⦁ il proprio assegno sociale;
⦁ la casa di proprietà in cui si abita;
⦁ la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
⦁ i trattamenti di famiglia;
⦁ le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
⦁ l’indennità di comunicazione per i sordomuti;
⦁ l’assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

Assegno sociale e ricovero

Nel caso in cui la persona sia ricoverata in istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l’assegno sociale viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50% .La riduzione è, invece del 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.

Le maggiorazioni sociali

L’importo dell’assegno sociale può contare su una maggiorazione sociale in casi particolari.A decorrere dal 1° gennaio 2002, è infatti stato stabilito un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. Per l’anno 2009 quella maggiorazione è elevata a 594,64 euro.Per poter ottenere questa maggiorazione, i titolari di assegno sociale devono avere almeno 70 anni di età. Per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti l’età per poter ottenere l’incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni.La maggiorazione può essere concessa ai beneficiari di pensione e ai titolari di prestazioni assistenziali, che, se non coniugati, possiedano redditi personali inferiori a 7.730,32 euro oppure, se coniugati, possiedano redditi propri inferiori a 7.730,32 euro e redditi propri che, sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 13.047,97 euro.I redditi da considerare sono gli stessi previsti per la concessione dell’assegno sociale.

La domanda

La domanda di assegno sociale e delle eventuali maggiorazione va presentata su un modulo disponibile presso le Sedi dell’INPS o presso i patronati sindacali. Alla domanda devono essere allegate:⦁ l’autocertificazione dei dati personali; ⦁ la dichiarazione della situazione reddituale;⦁ la dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a carico dello Stato.L’assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

I ricorsi

Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell’Inps.Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale INPS, va presentato entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto. Si suggerisce, anche in questo caso, di appoggiarsi ai patronati sindacali.